Verbali codice della strada

Ultima modifica 2 giugno 2024

Verbale accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale

Per il Codice della Strada il verbale di contestazione viene compilato dall’Agente di Polizia Locale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso.

Fai attenzione

  • Se il pagamento avviene entro 5 giorni si potrà usufruire dello sconto del 30% sull’ importo della sanzione
  • Se il pagamento avviene entro 60 giorni, si dovrà versare l’importo pieno della sanzione
Preavviso di accertamento infrazione al codice della strada 

Il pagamento deve avvenire entro 10 giorni successivi alla data dell’accertamento. Se il pagamento avverrà entro i 5 giorni si potrà fruire della riduzione del 30% sull’ importo previsto per la sanzione.

Se sul Preavviso non è indicato l’importo da pagare e manca il bollettino, la violazione prevede la decurtazione di punti dalla patente, quindi non è possibile la conciliazione immediata. In questo caso, come previsto dal Codice della Strada, sarà necessario attendere la notifica del verbale per pagare e comunicare agli uffici competenti i dati della persona a cui dovranno essere decurtati i punti previsti.

L'importo del pagamento in misura ridotta va versato sul c/c postale n. 3470069 intestato a comune di Martinengo, Ufficio di Polizia locale, servizio tesoreria sanzioni CDS.

Ricorda il preavviso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso altrimenti dovra’ attendersi la notificazione del verbale all’intestatario del veicolo con spese a carico del destinatario.

Rateazione delle sanzioni

Art. 202-bis del codice della strada

Chi può richiederla?

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 €, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi della facoltà chi e’ titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 €.

A chi bisogna presentare la richiesta?

La richiesta è presentata al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, dei comuni.

Come viene ripartita la rateazione?

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera 2.000 €, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera 5.000 €, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera 5.000 €. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 €.

Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Quando deve essere presentata la richiesta?

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso.

Chi controlla i pagamenti delle rate?

In caso di accoglimento della richiesta, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

L'interessato può proporre ricorso
  • Al prefetto: Entro 60 giorni Dalla contestazione / notificazione della violazione, da presentarsi al comando di polizia locale oppure da inviarsi agli stessi a mezzo lettera raccomandata con a.R.. Possono essere presentati, insieme al ricorso, i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il prefetto se riterrà fondato il verbale emetterà ordinanza, ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata nel verbale
  • Al giudice di pace di Treviglio: entro 30 giorni Dalla contestazione/notifica del verbale, da presentarsi presso la cancelleria del predetto giudice ovvero spedito allo stesso a mezzo di raccomandata a.R. (ricorda, il ricorso al giudice di pace è soggetto al pagamento anticipato del contributo unificato e delle spese forfetizzate secondo gli importi prefissati)

Se hai trovato il preavviso di accertamento sul parabrezza del tuo veicolo e vuoi proporre ricorso, ricorda, devi aspettare il verbale che ti verra’ notificato a casa.

Attenzione

Qualora entro i predetti termini non si sia effettuato il pagamento ne sarà stato presentato ricorso, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione della somma pari alla meta’ del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento! (art. 203 cds).