Occupazione suolo pubblico, COSAP
Ultima modifica 2 giugno 2024
Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto da qualsiasi soggetto che intenda servirsi dello spazio pubblico in maniera esclusiva.
Occupazioni permanenti e temporanee
La durata dell'occupazione, indicata nell'atto di autorizzazione, è l'elemento principale che differenzia le occupazioni permanenti da quelle temporanee.
Sono permanenti:
- le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili
- le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni commerciali aventi durata non inferiore all'anno
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Alla domanda dovranno essere allegate
- N. 2 marche da bollo da 16 € l'una (se non esente),
- Copia documento di identità del richiedente
- Ricevuta di pagamento della COSAP secondo il regolamento vigente
- Eventuali dichiarazioni per esenzione da marca da bollo o dal pagamento della COSAP (già incluse nel modulo di richiesta)
Nel caso di occupazioni abusive
- Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
- Si considerano temporanee le altre; in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale
Esenzione marche da bollo
Si è esenti dall'apposizione delle marche da bollo nei seguenti casi:
- Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460
- Ente del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/2017 artt. 4 e 82
- Partiti e Movimenti Politici per petizioni agli organi legislativi, atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisizionale vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642 modificato nella Legge 157/99 art. 27/ter
- Ente pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955
- Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972
Esenzione pagamento COSAP
Si è esenti dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 02/12/2015 nel caso in cui l'occupazione sia effettuata per interventi da effettuarsi su edifici o strutture residenziali e loro pertinenze nonché su edifici o strutture destinati a attività economiche sociali quali negozi, piccole attività commerciali, artigianali e culturali e/o piccole strutture ricettive non alberghiere quali Bed &Breakfast così come definite all’art. 45 della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".
Si è inoltre esenti dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico nei seguenti casi:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica: le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabella che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere
- le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate
- le occupazioni occasionali di cui ai commi 1. e 2. dell'art. 16 e le occupazioni determinate della sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa
- le occupazioni di aree cimiteriali
- le occupazioni con passi carrabili
- gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi)
- le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-windows, tende da sole e simili infissi di carattere stabile
- occupazioni effettuata per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani
- le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare
- le occupazioni per manifestazioni, raccolta firme o comunque iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 mq.
- le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. ( Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale
Oppure se l'importo da corrispondere è inferiore a € 12 come stabilito dalla Delibera di Giunta n. 101 del 13 giugno 2018.